Validità temporale garanzia R.C. Prodotti

Quando c’è di mezzo la forma claims made, ovvero il sinistro a richiesta fatta, si deve rizzare le antenne perché il problema, e che razza di problema, ve lo siete portato a casa

Ovviamente il problema che tratto è quello dell’assicurato totalmente ignaro di come questa diavoleria d’oltre manica possa condizionare la portata della sua copertura e quindi la sorte di un caso di sinistro 

Uno dei contratti di assicurazione che si presta a questa subdola applicazione della forma claims made è il contratto della responsabilità civile per il difetto di prodotto 

Il principio dettato dal primo comma dell’articolo 1917 del Codice Civile è che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato in conseguenza di un fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione

Questo schema si cala perfettamente nel regime loss occurrence, che considera il sinistro il momento in cui il fatto viene commesso, ovvero il momento dell’insorgenza del danno 

La copertura è quindi volta a proteggere dalle conseguenze dannose derivanti dal problema originatosi durante la validità della polizza, in sostanza, si assume che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito

Questo principio lo troviamo applicato molto raramente alle assicurazioni della responsabilità civile del prodotto difettoso 

Nelle condizioni che verranno poi poste a confronto ne ho riportata una sola che fa riferimento al regime loss occurrence, però devo ammettere risulta da tempo inapplicata nei contratti di uso corrente

LA DEFINIZIONE DELLA FORMULA “CLAIMS MADE”

La formula claims made (a richiesta fatta) è una modalità di operatività della garanzia secondo la quale la copertura assicurativa è attivata dalla data in cui viene fatta la richiesta di risarcimento, a condizione che ciò avvenga durante il periodo di assicurazione o in un arco temporale concordato (estensione postuma)

Nella responsabilità civile prodotti, il danno può manifestarsi anche molto tempo dopo la distribuzione del prodotto; in questo caso la formula claims made si presta a gestire questo rischio di latenza, ma vincola la copertura alla richiesta di risarcimento ricevuta in un arco temporale preciso

Gli elementi tecnici rilevanti nella polizza di responsabilità civile del prodotto difettoso riguardano innanzitutto il periodo di copertura atteso il fatto che le richieste di risarcimento devono essere formulate per la prima volta durante la validità del periodo assicurativo

Ulteriore aspetto significativo è rappresentato dal cosiddetto periodo di retroattività; nel contratto di assicurazione si può ad esempio pattuire una garanzia che accetta anche le richieste riferite a prodotti commercializzati anche prima della decorrenza della polizza, a condizione che la data della manifestazione dell’evento sia successiva alla data di decorrenza del contratto e che il sinistro venga denunciato durante il periodo assicurativo

È anche possibile prevedere su espressa richiesta anche una copertura cosiddetta postuma o altresì chiamato periodo di ultrattività, ovvero prevedere un periodo post-polizza durante il quale è possibile denunciare sinistri relativi a eventi verificatisi durante la validità della copertura, ma segnalati successivamente alla sua scadenza

Mi corre l’obbligo di rimarcare che la copertura postuma serve solo a denunciare tardivamente richieste relative a fatti già avvenuti durante la polizza in quanto la polizza copre i fatti (evento dannoso) avvenuti durante la vigenza; la postuma infatti estende solo il momento della denuncia, non quello del danno

LE IMPLICAZIONI PER L’ASSICURATO

Per le imprese assicurate diviene in questi casi fondamentale garantire continuità di copertura, senza interruzioni tra un contratto ed uno successivo sostituente quello in corso

Il problema, meglio dire, il grave limite della forma claims made, risiede nel fatto che l’assicurato perda il diritto alla copertura per tutti quei sinistri cosiddetti “tardivi”, cioè relativi a prodotti già immessi sul mercato, con danni causati durante il periodo di vigenza della polizza, ma con richiesta di risarcimento che giunge dopo la scadenza della polizza e al di fuori del periodo dell’eventuale copertura postuma

È d’obbligo quindi sensibilizzare il più possibile l’attenzione alla negoziazione del periodo di retroattività e del periodo di durata della garanzia postuma, specialmente in caso di cessazione attività, di cambio dell’impresa di assicurazione, di disdetta della polizza, di cambio e/o cessazione della commercializzazione di un prodotto 

Soprattutto in quest’ultimo caso è quasi scontato non descrivere nella nuova polizza un prodotto che non viene più commercializzato da tempo, ma attenzione al fatto che se questi sono ancora in circolazione sono ancora portatori di potenziali danni 

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI E NORMATIVI 

In Italia, la formula claims made ha suscitato ampio dibattito giurisprudenziale, specie in ambito RC professionale, ma anche applicabile ai contratti di responsabilità civile per prodotti difettosi 

Secondo l’orientamento più recente delle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. n. 22437/2018), la formula claims made è valida se frutto di una libera contrattazione tra le parti, ma soggetta al rispetto di buona fede e ragionevolezza e deve essere sempre esplicitamente accettata dall’assicurato, trattandosi di clausola limitativa della responsabilità dell’assicuratore (art. 1341 Codice Civile)

IMPLICAZIONI NEL RAMO RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Nel contesto della responsabilità da prodotto difettoso, le clausole claims made pongono alcune sfide particolari a causa della potenziale latenza della manifestazione del danno, infatti i danni da prodotto difettoso possono emergere a distanza di anni dalla commercializzazione, rendendo rischioso per l’assicurato perdere la copertura al termine della polizza

Diventa quindi di estrema rilevanza la continuità assicurativa; il mancato rinnovo o un cambio di impresa di assicurazione senza accordo sulla retroattività e/o postuma può escludere dalla copertura sinistri anche rilevanti

Si deve infatti considerare che la norma speciale data dal D. Lgs. 206/2005, Codice del Consumo, stabilisce un regime di responsabilità oggettiva che non richiede la prova della colpa del produttore

La formula claims made è valida e legittima nel nostro ordinamento, ma richiede un’attenta negoziazione contrattuale, una valutazione del rischio legato al tipo di prodotti commercializzati e soprattutto una personalizzazione della polizza, specie in termini di retroattività e postuma

CONFRONTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

CLAUSOLA 1

Si prende atto che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione purché i prodotti siano stati consegnati durante l’efficacia della stessa

CLAUSOLA 2

Si prende atto che l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione purché i prodotti siano stati consegnati a terzi non oltre i 2 anni dall’inizio dell’assicurazione

CLAUSOLA 3

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa

CLAUSOLA 4

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei prodotti, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto

CLAUSOLA 5

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa o nei 12 mesi immediatamente successivi alla cessazione della stessa, purché riferite a fatti dannosi accaduti prima della cessazione della stessa

CONSIDERAZIONI FINALI

 La clausola 4 propone una formulazione monca del principio loss occurrece in quanto limita il termine della denuncia entro i primi due anni successivi alla conclusione del contratto

Fermo il limite della ridotta durata della copertura postuma (2 anni) che mal si adatta con i termini di decadenza della responsabilità di legge del produttore, è una formula che si potrebbe prestare per nuovi prodotti che vengono immessi sul mercato per la prima volta dopo la data di decorrenza del contratto

Tutte le altre condizioni proposte seguono il principio claims made (a richiesta fatta), ma con differenze sostanziali tra loro

Le varie clausole offrono infatti importanti spunti di analisi

La clausola 1 presenta un ambito di copertura estremamente circoscritto; vale la richiesta fatta nel tempo dell’assicurazione, ma solo per prodotti venduti entro detto tempo, pertanto non c’è copertura per i prodotti commercializzati prima della decorrenza del contratto; per contro manca anche il beneficio della copertura postuma in quanto il termine per il ricevimento della denuncia è la vigenza del contratto; in sostanza un regime claims made cosiddetta “pura”, senza retroattività relativa ai prodotti commercializzati prima della decorrenza

Le cose migliorano con la clausola 2 in quanto il regime claims made concede una retroattività di due anni precedenti alla stipula, concedendo quindi copertura a quei prodotti commercializzati prima della decorrenza della polizza vigente

La claims made “classica” è la clausola 3, che ammette tutte le denunce pervenute nel tempo dell’assicurazione senza prevedere limiti, che non siano ovviamente quelli dettati dai termini di prescrizione del diritto e di decadenza della responsabilità

Infine la clausola 5 offre una copertura ancora più estesa, in quanto conferma in toto le prestazioni della formula claims made “classica” con l’aggiunta di una breve copertura postuma di 12 mesi che decorrono dalla data di cessazione del contratto; entro detto periodo di tempo sono ammesse eventuali richieste di risarcimento che si riferiscano a fatti sorti prima della cessazione

 

Quindi, che si adotti una formula o l’altra siamo sempre in presenza di una coperta corta che lascia scoperti alternativamente le richieste fatte dopo la cessazione della polizza (claims made) o i prodotti commercializzati prima della stipula (loss occurrence)

LA SOLUZIONE (PAGANDO S’INTENDE)

La soluzione potrebbe consistere nell’acquisto della copertura in forma loss occurrence in modo da evitare tutte le problematiche legate alla forma claims made; con la previsione del pagamento di un premio addizionale per acquistare un termine di copertura retroattiva per un fatturato e per prodotti dedicati operante a fronte del pagamento di un premio “una tantum” corrisposto per le richieste di risarcimento riferentesi a prodotti commercializzati retroattivamente alla data di decorrenza della polizza

In questo modo si equilibra il diritto dell’assicurato di poter disporre di una forma di copertura meno subdola e si garantisce il rischio corso dall’assicuratore per la copertura retroattiva che viene opportunamente valorizzata e considerata in termini di rischio e di premio

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Michele Borsoi

Cison di Valvarino, lunedì 30 marzo 2026